LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39
NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992
Art. 2
Linee di indirizzo delle iniziative della Regione
1. La Giunta annualmente comunica al Consiglio regionale le linee di indirizzo relative alle iniziative di informazione, promozionali e pubblicitarie di pubblica utilità che intende assumere in attuazione della presente legge.