LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39
NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992
Art. 5
Dotazione tecnica
1. Al fine di consentire un flusso tempestivo e continuativo di informazioni la Regione si dota di adeguata strumentazione tecnica stabilendo rapporti anche convenzionati con agenzie di stampa.
2. La Regione, in favore di organi di informazione locale che presentino esigenze di tempestività informativa, concorre alla dotazione di apparati tecnici di trasmissione e ricezione delle notizie diffuse dall'Amministrazione regionale.
3. Per i fini indicati al comma 2, la Giunta regionale concede contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo il pluralismo dell'informazione. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.