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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39

NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992

Art. 7
Editoria
1. L'attività editoriale della Regione, periodica o monografica, persegue queste finalità:
a) pubblicare testi normativi, atti amministrativi, documenti di materiali comunque collegati all'attività della Regione e degli Enti ed Aziende da essa istituiti;
b) promuovere l'approfondimento, il dibattito e il confronto delle idee sulle più importanti questioni istituzionali, politiche. economiche e sociali riguardanti l'Emilia-Romagna;
c) fornire informazioni di servizio e mettere a disposizione dei cittadini il contenuto di studi, ricerche, raccolte di dati, elaborazioni compiute o commissionate dalla Regione.
2. Per lo svolgimento di queste attività e con la finalità di una maggiore efficacia produttiva e distributiva, la Giunta può stipulare apposite convenzioni con aziende o società editoriali qualificate. Per le convenzioni che consistono in incarichi di prestazioni intellettuali, si applicano le norme di cui agli articoli 19 e seguenti della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, e successive modificazioni. Per le convenzioni nelle quali prevalga comunque l'aspetto della fornitura di beni o di servizi, si applicano le norme della legge regionale di contabilità.

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