Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 14
1.
L'articolo 16 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 16
Programma di sviluppo del parco
1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e delle scelte del Piano territoriale del parco, il Consorzio promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine il Consorzio predispone un Programma di sviluppo pluriennale che individua le forme ed i modi di agevolazione e promozione delle attività ed iniziative compatibili con le finalità del Parco, anche tramite contributi ad enti, associazioni e privati, con priorità ai soggetti locali.
2. Il Programma di sviluppo del parco definisce i progetti di intervento per l'attuazione del Piano territoriale del parco. Di tali progetti vengono specificate le priorità gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.
3. Il Programma di sviluppo del parco individua inoltre le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti colturali e pratiche agricole compatibili, con lambiente e con le finalità del Piano del parco, utilizzando in via prioritaria le risorse allo scopo destinate di Regolamenti CEE e dai programmi nazionali e regionali di settore.
4. Il Programma di sviluppo può prevedere altresì forme e modi di promozione di corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti nei Comuni interessati dal parco. Tali corsi inerenti alleducazione ambientale, allo sviluppo delle attività compatibili, alla manutenzione, alla vigilanza e all amministrazione del parco - sono volti anche alla qualificazione della struttura organizzativa e tecnica del parco.
5. Il Programma di sviluppo del parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dal Consorzio ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.
6. Concorrono al finanziamento del Programma di sviluppo: la Regione ai sensi degli artt. 35 e 36 della presente legge, gli Enti locali territoriali e altri soggetti pubblici e privati interessati.
7. Possono essere stipulati, per la effettiva realizzazione del Programma di sviluppo del parco, appositi accordi di programma, ai sensi dellart. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. ".

Espandi Indice