Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 15
1.
L'articolo 18 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 18
Progetto di intervento particolareggiato
1. I Progetti di intervento particolareggiato nelle aree di particolare complessità, individuate ai sensi della lettera e) del comma 6 dellart. 7, attuano le previsioni del Piano territoriale del parco e indicano gli interventi necessari.
2. Il Consorzio è delegato ad adottare il Progetto di intervento particolareggiato.
3. Il Consorzio dispone il deposito del Progetto di intervento particolareggiato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dellente stesso e presso la segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nellAlbo pretorio dei Comuni del parco nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal Piano possono presentare opposizioni.
5. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il Progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente alladozione del Piano territoriale del parco unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
6. La Provincia entro novanta giorni approva il Progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col Piano territoriale del Parco.
7. Nel caso in cui il Piano territoriale del parco sia adottato di intesa tra diverse Province interessate, i relativi Progetti di intervento particolareggiato sono approvati di intesa tra le stesse Province.
8. Il progetto è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. Lavviso di tale deposito è pubblicato sullAlbo pretorio dei Comuni interessati e sul Foglio annunzi legali della Provincia. ".

Espandi Indice