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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 17
1.
Il comma 2 dell'art. 21 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle riserve naturali integrali è vietato l'accesso al pubblico. Nelle riserve naturali di altro tipo l'accesso al pubblico può essere consentito unicamente su aree e percorsi individuati per finalità educative e didattiche. ".
2.
Dopo il comma 2 dell'art. 21 della LR 11/ 88 è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'individuazione da parte della Regione delle aree su cui instituire riserve naturali tiene conto delle eventuali proposte formulate dagli Enti locali territoriali, dall' Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Università, dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dalle Associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, dal Comitato consultivo per l'ambiente naturale di cui all'art. 33. ".
Sito esterno

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