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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 23
1.
Il comma 7 dell'art. 33 della LR 11/ 88 è così modificato:
"7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno sette componenti. Nel caso in cui il Comitato si riunisca in composizione integrata per l'esame degli strumenti di pianificazione territoriale, per la validità della seduta è comunque necessaria la presenza di almeno tre componenti della prima sezione del Comitato di cui all' art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18. In seconda convocazione la seduta è valida con la partecipazione di almeno due componenti de suddetto Comitato. ".

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