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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 26
1.
Il comma 2 dell'art. 37 della LR 11/ 88 è sostituito con i seguenti:
"2. La Province competenti per la proposta di costituzione dellEnte di gestione dei parchi regionali già istituiti, ed in particolare:
a) le Province di Parma e Piacenza per il Parco fluviale regionale dello Stirone;
b) la Provincia di Parma per il Parco regionale dei Boschi di Carrega e per il Parco fluviale regionale del Taro;
c) la Provincia di Reggio Emilia per il Parco regionale dellAlto Appennino reggiano;
d) la Provincia di Modena per il Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina e per il Parco regionale dellAlto Appennino modenese;
e) la Provincia di Bologna per il Parco regionale del Corno alle Scale e per il Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dellAbbadessa;
f) la Provincia di Forlì per il Parco regionale del Crinale romagnolo;
provvedono alla formalizzazione delle proposte di costituzione del Consorzio di cui allart. 14, commi 1 e 2, entro il 31 marzo 1993. Entro il 30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio provvedono altresì allapprovazione dello statuto.
2 bis. In caso di inosservanza dei termini suddetti, la Regione provvede in via sostitutiva entro novanta giorni.
2 ter. E fatta salva la competenza delle Province territorialmente competenti allelaborazione e alladozione dei Piani territoriali dei parchi regionali di cui al comma 2.
2 quater. Gli organi assembleari, esecutivi ed il Presidente degli attuali enti di gestione dei parchi sopra elencati, fino alla costituzione del Consorzio obbligatorio, allapprovazione dello statuto e allinsediamento dei nuovi organi, continuano ad operare, adeguando le proprie funzioni a quanto previsto dalla presente legge. ".

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