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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 5
1.
Il comma 2 dell'art. 7 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle zone " A", " B" e " C", di cui al comma 1, è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno. Nel territorio del parco sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 della Legge 157/ 92 Sito esterno, interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale, autorizzati ed attuati dall'ente di gestione. Nelle zone di " pre - parco" l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco. Le zone di " pre - parco" di cui alla presente legge costituiscono le aree contigue di cui all'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
2.
Alla lettera b), comma 6 dell'art. 7 della LR 11/ 88 le parole
" di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6 "
sono sostituite dalle seguenti:
" di cui agli artt 5 e 12 della LR 5 settembre 1988, n. 36 ".

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