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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 9
1.
L'art. 13 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 13
Ente di gestione
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali sono Consorzi obbligatori costituiti, ai sensi dellart. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati; possono far parte del Consorzio anche i Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo.
2. Il Consorzio, attraverso gli organi specificati nei successivi articoli, provvede alla realizzazione delle finalitè e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione.
3. La gestione dei parchi regionali aventi territori finitimi può essere affidata ad un unico Consorzio. ".

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