Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 2 dell'art. 2 della LR 2 aprile 1988, n. 11 " Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" è sostituito dal seguente:
"2. Le riserve naturali sono territori di limitata estensione; esse vengono istituite per la loro rilevanza regionale e sono gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali. ".
Art. 2
1.
Nel itolo II della LR 11/ 88, Capo I " Istituzione di parchi", prima dell'art. 3 è inserito il seguente articolo:
" Art. 2 bis
1. parchi regionali individuati ai sensi dell'arti. 4, comma 2, lett. a), sono istituiti con legge. 2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell' ente di gestione entro il termine massimo di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco. ".
Art. 3
1.
L'art. 4 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, ovvero uno specifico Piano regionale di settore, di cui agli artt. 4 e seguenti della LR 5 settembre 1988, n. 36, ovvero, ai sensi della disposizione di cui allart. 15 della medesima LR n. 36 del 1988, il Piano territoriale paesistico regionale, contiene le scelte relative al Piano regionale dei parchi.
2. Esso in particolare:
a) individua le aree destinate a parco regionale mediante adeguata rappresentazione cartografica;
b) detta le norme di salvaguardia valide fino alladozione del Piano territoriale del parco. ".
Art. 4
1.
Il comma 2 dell'art. 6 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
"2. Il Piano territoriale del parco costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del Piano territoriale infraregionale di cui agli artt. 12 e 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36. ".
Art. 5
1.
Il comma 2 dell'art. 7 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle zone " A", " B" e " C", di cui al comma 1, è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno. Nel territorio del parco sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 della Legge 157/ 92 Sito esterno, interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale, autorizzati ed attuati dall'ente di gestione. Nelle zone di " pre - parco" l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco. Le zone di " pre - parco" di cui alla presente legge costituiscono le aree contigue di cui all'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
2.
Alla lettera b), comma 6 dell'art. 7 della LR 11/ 88 le parole
" di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6 "
sono sostituite dalle seguenti:
" di cui agli artt 5 e 12 della LR 5 settembre 1988, n. 36 ".
Art. 6
1.
L'art. 9 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 9
Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del parco
1. Il Piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia, su proposta dellente di gestione, fermo restando che il relativo deposito avviene anche presso le sedi dei Comuni interessati e dellente di gestione, ed approvato dalla Regione, previa acquisizione nel parere del Comitato di cui allart. 33, con le procedure di cui allart. 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36, fatta salva la facoltà per chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni e proposte.
2. Qualora il parco superi l'ambito territoriale provinciale, il relativo Piano territoriale del parco è adottato d intesa tra le Province interessate. ".
Art. 7
1.
L'art. 10 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 10
Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte dellente di gestione del parco per lelaborazione del Piano e delle Province competenti per ladozione o se non si realizzano le intese di cui allart. 9, comma 2, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il Piano territoriale del parco è elaborato, adottato ed approvato dalla Regione nellosservanza, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui allart. 9. ".
Art. 8
1.
Al comma 3 dell'art. 12 della LR 11/ 88 le parole
" atto di approvazione "
sono sostituite con le seguenti:
" avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36. ".
Art. 9
1.
L'art. 13 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 13
Ente di gestione
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali sono Consorzi obbligatori costituiti, ai sensi dellart. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati; possono far parte del Consorzio anche i Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo.
2. Il Consorzio, attraverso gli organi specificati nei successivi articoli, provvede alla realizzazione delle finalitè e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione.
3. La gestione dei parchi regionali aventi territori finitimi può essere affidata ad un unico Consorzio. ".
Art. 10
1.
L'art. 14 della LR 11/ 88 sostituito con il seguente:
" Art. 14
Procedure per la costituzione
1. La Giunta regionale approva latto di costituzione del Consorzio, sulla base di una proposta formulata dalla Provincia interessata, di concerto con gli altri enti di cui allart. 13, in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Nel caso di più Province interessate, la proposta di cui al comma 1 è formulata d intesa fra le stesse. ".
Art. 11
1.
Dopo l'art. 14 della LR 11/ 88 sono inseriti i seguenti:
" Art. 14 bis
Organi del Consorzio
1. Costituiscono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati, con le procedure previste dallo statuto del Consorzio medesimo.
3. Lo statuto deve altresì definire i poteri degli organi di cui al comma 1, la composizione e i poteri del Consiglio dei revisori dei conti, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e lo schema tipo assunto con direttiva della Giunta regionale.
4. Gli enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto entro tre mesi dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvede in via sostitutiva.
Art. 14 ter
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, e i rimanenti eletti con le modalità previste dallo statuto.
Art. 14 quater
Consulta
1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del parco. A tale scopo provvede ad istituire una Consulta composta da rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacati maggiormente rappresentativi del territorio del parco e da rappresentanti di altri enti interessati, secondo le indicazioni contenute nello statuto. La Consulta esprime parere obbligatorio in relazione alla elaborazione del programma di sviluppo del parco.
Art. 14 quinquies
Parere di conformità
1. I piani comunali nonchè i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di parco e di " pre - parco", al di fuori del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sono sottoposti a parere di conformità rispetto al Piano territoriale del parco, rilasciato dal Consorzio, previamente alla loro approvazione da parte degli enti competenti. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato.
2. Per il rilascio del parere di conformità, il Consorzio si può avvalere della consulenza del Comitato tecnico - scientifico. ".
Art. 12
1.
L'art. 15 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Comitato tecnico - scientifico del parco
1. Il Comitato tecnico - scientifico del parco è un organismo con funzioni propositive e consultive ed è formato da laureati esperti in scienze naturali, forestali, biologiche, ecologiche, geologiche, idrauliche, agrarie, economiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti alle specifiche esigenze dei singoli parchi, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
2. I componenti del Comitato tecnico - scientifico non possono far parte del Consorzio nè di altri organi di sua emanazione.
3. Gli organi del Consorzio devono acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico - scientifico oltre ai casi previsti dallo statuto, per lassunzione dei seguenti provvedimenti:
a) proposte di regolamento del parco;
b) adozione del programma di sviluppo;
c) adozione dei progetti di interventi particolareggiati di cui allart. 18 della presente legge;
d) approvazione di progetti, di iniziativa del Consorzio, di restauro ambientale, ricerca scientifica, educazione ambientale. ".
Art. 13
1.
Dopo l'art. 15 della LR 11/ 88 sono inseriti i seguenti articoli:
" Art. 15 bis
Personale del Consorzio
1. Il Consorzio svolte i suoi compiti con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avento lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.
2. I posti previsti dalla pianta organica possono essere coperti anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e dalla Regione.
3. ove lo statuto lo prevede le funzioni di Direttore e di Segreteria, previste dagli artt. 15 ter e 15 quater, possono essere svolte dalla stessa persona.
Art. 15 ter
Il Direttore
1. Il Direttore è nominato secondo le modalità previste nello statuto ed è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio. Lo statuto definisce altresì i compiti del Direttore.
Art. 15 quater
Il Segretario
1. Il Segretario del Consorzio è nominato secondo le modalità stabilite dallo statuto tra personale esperto in materia giuridico - amministrativa e/ o contabile.
2. Il Segretario sovraintende all'attività amministrativa e contabile del Consorzio. Assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente. ".
Art. 14
1.
L'articolo 16 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 16
Programma di sviluppo del parco
1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e delle scelte del Piano territoriale del parco, il Consorzio promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine il Consorzio predispone un Programma di sviluppo pluriennale che individua le forme ed i modi di agevolazione e promozione delle attività ed iniziative compatibili con le finalità del Parco, anche tramite contributi ad enti, associazioni e privati, con priorità ai soggetti locali.
2. Il Programma di sviluppo del parco definisce i progetti di intervento per l'attuazione del Piano territoriale del parco. Di tali progetti vengono specificate le priorità gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.
3. Il Programma di sviluppo del parco individua inoltre le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti colturali e pratiche agricole compatibili, con lambiente e con le finalità del Piano del parco, utilizzando in via prioritaria le risorse allo scopo destinate di Regolamenti CEE e dai programmi nazionali e regionali di settore.
4. Il Programma di sviluppo può prevedere altresì forme e modi di promozione di corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti nei Comuni interessati dal parco. Tali corsi inerenti alleducazione ambientale, allo sviluppo delle attività compatibili, alla manutenzione, alla vigilanza e all amministrazione del parco - sono volti anche alla qualificazione della struttura organizzativa e tecnica del parco.
5. Il Programma di sviluppo del parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dal Consorzio ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.
6. Concorrono al finanziamento del Programma di sviluppo: la Regione ai sensi degli artt. 35 e 36 della presente legge, gli Enti locali territoriali e altri soggetti pubblici e privati interessati.
7. Possono essere stipulati, per la effettiva realizzazione del Programma di sviluppo del parco, appositi accordi di programma, ai sensi dellart. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. ".
Art. 15
1.
L'articolo 18 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 18
Progetto di intervento particolareggiato
1. I Progetti di intervento particolareggiato nelle aree di particolare complessità, individuate ai sensi della lettera e) del comma 6 dellart. 7, attuano le previsioni del Piano territoriale del parco e indicano gli interventi necessari.
2. Il Consorzio è delegato ad adottare il Progetto di intervento particolareggiato.
3. Il Consorzio dispone il deposito del Progetto di intervento particolareggiato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dellente stesso e presso la segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nellAlbo pretorio dei Comuni del parco nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal Piano possono presentare opposizioni.
5. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il Progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente alladozione del Piano territoriale del parco unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
6. La Provincia entro novanta giorni approva il Progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col Piano territoriale del Parco.
7. Nel caso in cui il Piano territoriale del parco sia adottato di intesa tra diverse Province interessate, i relativi Progetti di intervento particolareggiato sono approvati di intesa tra le stesse Province.
8. Il progetto è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. Lavviso di tale deposito è pubblicato sullAlbo pretorio dei Comuni interessati e sul Foglio annunzi legali della Provincia. ".
Art. 16
1.
L'art. 20 della LR 11/ 88 è sostituito con il seguente:
" Art. 20
Regolamento del parco
1. Il Regolamento del parco disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni, alle prescrizioni ed ai vincoli del Piano territoriale del parco e determina i criteri ed i parametri per gli indennizzi previsti dallart. 30.
2. Esso può altresì definire, nel quadro delle prescrizioni del Piano territoriale del parco, i criteri per l'accesso a particolari aree del parco e per l'utilizzo delle sue risorse naturali con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, potendo prevedere modalità di favore per i residenti nei comuni del parco e per i proprietari dei terreni in esso ricompresi.
3. Il Regolamento è elaborato dallente di gestione ed approvato dalla Provincia entro centottanta giorni dallapprovazione del Piano territoriale del parco. il Regolamento deve essere inviato alla Giunta regionale che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali, il Regolamento acquista efficacia. ".
Art. 17
1.
Il comma 2 dell'art. 21 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle riserve naturali integrali è vietato l'accesso al pubblico. Nelle riserve naturali di altro tipo l'accesso al pubblico può essere consentito unicamente su aree e percorsi individuati per finalità educative e didattiche. ".
2.
Dopo il comma 2 dell'art. 21 della LR 11/ 88 è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'individuazione da parte della Regione delle aree su cui instituire riserve naturali tiene conto delle eventuali proposte formulate dagli Enti locali territoriali, dall' Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Università, dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dalle Associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, dal Comitato consultivo per l'ambiente naturale di cui all'art. 33. ".
Sito esterno
Art. 18
1.
Al comma 2 dell'art. 22 della LR 11/ 88 dopo le parole:
" sentiti gli Enti locali interessati "
sono aggiunte le seguenti:
" e previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale. ".
2.
Il comma 5 dell'art. 22 della LR 11/ 88 è sostituito dal seguente:
"5. Il Consiglio regionale, trascorsi i termini di cui al comma 4, su proposta della Giunta delibera l'istituzione della riserva, pronunciandosi sulle osservazioni. Ne caso di modifiche sostanziali della proposta istitutiva di cui al comma 2 è necessario il previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale. ".
Art. 19
1.
Alla lett. d) dell'articolo 23 della LR 11/ 88 le parole:
" di cui all'art. 29 "
sono sostituite con le seguenti:
" della riserva ".
Art. 20
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 24 della LR 11/ 88 è inserito il seguente comma:
"1 bis. Dalla data di cui al comma 1 è vietata altresì l' attività venatoria nel territorio ricompreso nei confini della riserva naturale. ".
Art. 21
1.
Dopo l'art. 25 della LR 11/ 88 è inserito il seguente articolo:
" Art. 25 bis
Programma di gestione
1. Il Programma di gestione della riserva è lo strumento di carattere programmatica, gestionale e regolamentare per il pieno raggiungimento delle finalità della riserva contenute nel decreto istitutivo.
2. Il Programma di gestione:
a) contiene un' analisi dello stato della riserva, delle azioni da attivare e dei loro obiettivi, delle prospettive a breve, medio e lungo termine;
b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili e con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
c) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all' eventuale ripristino ambientale;
e) fissa ulteriori normative specifiche.
3. Il Programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33. ".
Art. 22
1.
All'art. 28, comma 1, della LR 11/ 88 le parole:
" di cui all'art. 23 della LR 23 febbraio 1984, n. 6 "
sono sostituite dalle seguenti:
" di cui all'art. 12 della LR 5 settembre 1988 n. 36 e al Titolo IV della LR 7 dicembre 1978, n. 47 ".
Art. 23
1.
Il comma 7 dell'art. 33 della LR 11/ 88 è così modificato:
"7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno sette componenti. Nel caso in cui il Comitato si riunisca in composizione integrata per l'esame degli strumenti di pianificazione territoriale, per la validità della seduta è comunque necessaria la presenza di almeno tre componenti della prima sezione del Comitato di cui all' art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18. In seconda convocazione la seduta è valida con la partecipazione di almeno due componenti de suddetto Comitato. ".
Art. 24
1.
Al comma 4 dell'art. 35 e al comma 1 dell'art. 36 della LR 11/ 88 le parole:
" , al Circondario di Rimini, alle Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena "
sono abrogate.
2.
Al comma 1 dell'art. 36 della LR 11/ 88 dopo le parole:
" di progetti "
aggiungere
" compatibili con le previsioni contenute nel Piano territoriale del parco approvato o adottato e ".
Art. 25
1.
La lett. e) del comma 1 dell'art. 36 della LR 11/ 88 è così modificata:
"e) attività agricole a agrituristiche; ".
2.
Dopo la lett. e) del comma 1 dell'art. 36 della LR 11/ 88, sono inserite le seguenti lettere:
"f) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell' acqua, dell'aria e del suolo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. ".
Art. 26
1.
Il comma 2 dell'art. 37 della LR 11/ 88 è sostituito con i seguenti:
"2. La Province competenti per la proposta di costituzione dellEnte di gestione dei parchi regionali già istituiti, ed in particolare:
a) le Province di Parma e Piacenza per il Parco fluviale regionale dello Stirone;
b) la Provincia di Parma per il Parco regionale dei Boschi di Carrega e per il Parco fluviale regionale del Taro;
c) la Provincia di Reggio Emilia per il Parco regionale dellAlto Appennino reggiano;
d) la Provincia di Modena per il Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina e per il Parco regionale dellAlto Appennino modenese;
e) la Provincia di Bologna per il Parco regionale del Corno alle Scale e per il Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dellAbbadessa;
f) la Provincia di Forlì per il Parco regionale del Crinale romagnolo;
provvedono alla formalizzazione delle proposte di costituzione del Consorzio di cui allart. 14, commi 1 e 2, entro il 31 marzo 1993. Entro il 30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio provvedono altresì allapprovazione dello statuto.
2 bis. In caso di inosservanza dei termini suddetti, la Regione provvede in via sostitutiva entro novanta giorni.
2 ter. E fatta salva la competenza delle Province territorialmente competenti allelaborazione e alladozione dei Piani territoriali dei parchi regionali di cui al comma 2.
2 quater. Gli organi assembleari, esecutivi ed il Presidente degli attuali enti di gestione dei parchi sopra elencati, fino alla costituzione del Consorzio obbligatorio, allapprovazione dello statuto e allinsediamento dei nuovi organi, continuano ad operare, adeguando le proprie funzioni a quanto previsto dalla presente legge. ".
Art. 27
1.
Dopo l'articolo 37 della LR 11/ 88 è inserito il seguente articolo:
" Art. 37 bis
Competenze del Circondario di Rimini
1. Fino alla effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competente attribuite alle Province dalla presente legge. ".
Sito esterno
Art. 28
Art. 29
1.
L'art. 4 della LR 27 maggio 1989, n. 19 Istituzione del Parco storico di Monte Sole è sostituito con il seguente:
" Art. 4
Consorzio obbligatorio del parco
1. Entro il 31 marzo 1993, la Provincia di Bologna provvede alla formalizzazione della proposta del Consorzio obbligatorio, quale ente di gestione del Parco storico di Monte Sole, secondo quanto previsto dallart. 13 della LR 2 aprile 1988, n. 11. Entro il 30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto di cui allart. 14 bis della LR 11/ 88.
2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 provvede la Regione in via sostitutiva.
3. E fatta salva la competenza della Provincia di Bologna allelaborazione ed adozione del Piano territoriale del parco. ".
Art. 30
1.
L'art. 5 della LR 2 luglio 1988, n. 27 " Istituzione del Parco regionale de Delta del Po" è sostituito con il seguente:
" Art. 5
Gestione del parco
1. Fino alla effettiva istituzione del Parco interregionale di cui all'art. 35, comma 4, della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 Sito esterno, alla gestione del Parco regionale del Delta del Po provvedono, d' intesa, le Province di Ravenna e Ferrara. ".
Sito esterno
Art. 31
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2 della Costituzione Sito esterno e dell' art. 31, comma 2 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 novembre 1992

Espandi Indice