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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 10
Orario di servizio
1. L'orario di servizio del personale dirigenziale non può essere inferiore a trentasei ore settimanali. In ogni caso i dirigenti sono tenuti ad assicurare la propria disponibilità per tutto il tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

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