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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 16
Assenza, impedimento e vacanza
1. La Giunta nomina il dirigente incaricato di sostituire il coordinatore in caso di assenza o impedimento e parimenti il componente della Giunta secondo la rispettiva competenza, provvede alla nomina per la sostituzione del responsabile del servizio o di altri dirigenti preposti a funzioni proprie della II qualifica.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di ufficio, il responsabile del servizio o il coordinatore competente, quando si tratti di uffici non facenti parte di un servizio, nomina il sostituto.
3. QUalora si venga a creare la vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 11, 12 e 13.
4. Qualora la sostituzione debba protrarsi per un periodo superiore a tre mesi continuativi ed il sostituto rivesta la qualifica inferiore a quella richiesta per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, vanno applicate, limitatamente ai casi previsti, le disposizioni di cui all'art. 49 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.

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