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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 18
Valutazione dei dirigenti
1. Ferme restando le disposizioni concernenti le responsabilità di ordine generale per i pubblici dipendenti, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, de raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialitè e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposto.
2. In ogni caso, le responsabilità dei dirigente vanno valutate, sulla base di specifiche funzioni attribuite e delle condizioni ambientali e organizzative, nonchè della effettiva disponibilitè e adeguatezza delle risorse finanziaria, strumentali e del personale.
3. La valutazione dei dirigenti può essere effettuata in ogni tempo dalla Giunta su proposta del componente da cui il dirigente funzionalmente dipende, sulla base di una relazione predisposta dal coordinatore o dal responsabile di servizio per i dirigenti rientranti nell'ambito delle rispettive responsabilità. Per la valutazione dei coordinatori la relazione è redatta dal Segretario del Comitato di direzione.

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