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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 2
Funzioni della dirigenza regionale
1. Ai dirigenti compete la gestione della attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. AL fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti partecipano alla formazione dei piani e programmi regionali mediante proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati, con riferimento all'ambito di propria competenza.

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