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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 22
Albo degli esperti
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta richiede la segnalazione di almeno tre esperti a ciascuno dei seguenti referenti:
a) i Rettori delle Università aventi sede nella regione, con riferimento a docenti universitari e ad esponenti della comunità scientifica, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane nonchè delle organizzazioni complesse;
b) il Presidente della Corte d' Appello e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale con riferimento agli appartenenti all'ordine giudiziario;
c) il Commissario di Governo, con riferimento all'alta dirigenza della pubblica Amministrazione;
d) i Presidenti degli Ordini professionali, con riferimento alle libere professioni;
e) la Scuola superiore pubblica amministrazione, con riferimento a docenti ed ad esperti nel campo dell'organizzazione e della scienza dell'amministrazione, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane nonchè delle organizzazioni complesse.
2. Gli esperti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale per far parte di commissioni esaminatrici per i pubblici concorsi.
3. Ricevuto i nominativi il Presidente della Giunta dispone la formazione di:
a) un elenco di esperti con specifica competenza nella valutazione delle capacità organizzatorie e manageriali;
b) vari elenchi di esperti in relazione ai concorsi per l'accesso a specifici profili professionali o per i quali è richiesta una specifica conoscenza professionale.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e hanno validità triennale dalla data di pubblicazione. Entro novanta giorni prima della scadenza dell'Albo il Presidente della Giunta riattiva la procedura per il suo rinnovo.
5. Le modalità per la richiesta delle segnalazioni, per la formazione degli elenchi, al fine di garantire una adeguata composizione numerica, e per il sorteggio di cui al comma 2 dell'art. 23 sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

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