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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 23
Commissione di concorso
1. Alle operazioni delle due fasi concorsuali è preposta una Commissione esaminatrice di cinque esperti nominata con decreto del Presidente della Giunta.
2. La Commissione è normata mediante pubblico sorteggio, effettuato dal Presidente della Giunta, e almeno due dei componenti devono essere tratti dall'elenco di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 22. Il bando di concorso individua in quali elenchi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 22 devono essere scelti gli altri esperti.
3. La segnalazione di cui al comma 1 dell'art. 22 comporta l'accettazione dell'incarico e le dimissioni sono ammesse solo per giustificato motivo.
4. Ai componenti delle Commissioni di concorso è riconosciuto un compenso commisurato alla oggettiva entità della prestazione e comunque non superiore alle tariffe professionali vigenti.

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