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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 24
Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato
1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni sia di diritto pubblico sia di diritto privato.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni.
4. Il relativo trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione:
a) per i contratti di diritti pubblico con riferimento al trattamento economico dei dirigenti di ruolo, tenuto conto del posto che si intende ricoprire, della esperienza professionale maturata dal dirigente assunto e della peculiarità del rapporto a tempo;
b) per i contratti di diritto privato con riferimento ai contratti nazionali equipollenti o, in mancanza, a parametri correnti per la specifica professionalità cui si riferiscono.

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