LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 24
Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato
1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni sia di diritto pubblico sia di diritto privato.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni.
4. Il relativo trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione:
a) per i contratti di diritti pubblico con riferimento al trattamento economico dei dirigenti di ruolo, tenuto conto del posto che si intende ricoprire, della esperienza professionale maturata dal dirigente assunto e della peculiarità del rapporto a tempo;
b) per i contratti di diritto privato con riferimento ai contratti nazionali equipollenti o, in mancanza, a parametri correnti per la specifica professionalità cui si riferiscono.