LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 9
Trattamento economico
1. Le prestazioni e il trattamento economico della dirigenza regionale sono disciplinate, con legge regionale o nei modi previsti dalla legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di dirigenza pubblica.