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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Titolo II
qualifiche e compiti della funzione dirigenziale
Art. 5
Qualifiche funzionali della dirigenza
1. La funzione dirigenziale si articola in due qualifiche.
2. LA seconda qualifica funzionale comporta l'esercizio, secondo la specifica attribuzione di compiti inerenti a:
a) direzione di strutture organizzative e livello di servizio;
b) direzione di programmi e di progetti aventi carattere di complessità e di particolare rilevanza per l'oggetto trattato o per le professionalità richieste;
c) verifica, controllo e vigilanza con riferimento a vaste aree operative ed a funzioni ed iniziative di particolare complessità e rilevanza;
d) studio, ricerca ed elaborazione propositiva di particolare complessività e rilevanza;
e) coordinamento di aree operative omogenee costituite da più servizi, ovvero di funzioni generali o di programmi e progetti complessi aventi carattere interdisciplinare e di trasversalità organizzata, secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.
3. La prima qualifica comporta l'esercizio, secondo la specifica attribuzione, di compiti inerenti a:
a) direzione di strutture organizzative a livello di ufficio;
b) direzione di programmi e di progetti, verifica, controllo e vigilanza, nonchè studio e ricerca, elaborazione propositiva, non rientranti nelle competenze della seconda qualifica dirigenziale.
4. La seconda qualifica dirigenziale è ordinata in un unico profilo professionale, Con deliberazione della Giunta vengono individuati i posti di organico della predetta qualifica per l'esercizio dei cui compiti è richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente della abilitazione professionale e, ove prevista, della iscrizione all'Albo professionale corrispondente.
5. La prima qualifica dirigenziale comprende una pluralità di profili professionali. Con deliberazione della Giunta i predetti profili sono definiti sulla base della peculiarità dei compiti rientranti nella qualifica.
Art. 6
Attribuzioni e compiti delle qualifiche dirigenziali e della funzione di coordinamento
1. Nell'ambito delle funzioni dirigenziali, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti a valenza esterna, che lo Statuto o la legge espressamente non riserva agli organi della Regione.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina, secondo i principi indicati nel presente articolo, le attribuzioni e i compiti di ciascuna delle qualifiche dirigenziali e fissa le modalità di svolgimento della funzione di coordinamento, anche in relazione alla specificità dellarea operativa o dei programmi e progetti oggetto di tale funzione.
2.
3. La funzione dirigenziale comporta:
a) la programmazione e il controllo delle attività assegnate al dirigente in relazione alla qualifica rivestita;
b) la gestione, in tale ambito e secondo le modalià di legge, delle risorse finanziarie e strumentali volte al perseguimento degli obiettivi prefissati;
c) l'organizzazione del processo lavorativo, la direzione delle strutture organizzative o dei programmi e la conseguente direzione del personale;
d) l'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna con riferimento alle materia determinate e entro i limiti di spesa prefissati nella deliberazione di cui al comma 2.
4. La funzione di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), è ninalizzata ad assicurare:
a) l'impulso e la ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa;
b) la realizzazione degli obiettivi assegnati all' area operativa ed alle strutture organizzative ivi comprese o fissati per le funzioni generali e per i programmi e progetti coordinati;
c) la collaborazione fra servizio ed il perseguimento di finalità generali anche in ordine all'elaborazione di piani, programmi e indirizzi regionali,
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il coordinatore esercita poteri di iniziativa, direttiva e verifica. A tal fine e per la definizione dei connessi processi organizzativi, si avvale della collaborazione dei dirigenti di seconda qualifica assegnati all'area operativa, ovvero interessati all' attuazione del programma o progetto.
6. Il numero degli incarichi di coordinatore non può essere superiore a venticinque.
Art. 7
Atti della dirigenza
1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.
2. Essi sono portati tempestivamente a conoscenza della Giunta regionale che può procedere al loro annullamento per motivi di legittimità.
Art. 8
Controllo sostitutivo
1. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che termini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente della Giunta o gli Assessori competenti hanno facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.
Art. 9
Trattamento economico
1. Le prestazioni e il trattamento economico della dirigenza regionale sono disciplinate, con legge regionale o nei modi previsti dalla legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di dirigenza pubblica.
Art. 10
Orario di servizio
1. L'orario di servizio del personale dirigenziale non può essere inferiore a trentasei ore settimanali. In ogni caso i dirigenti sono tenuti ad assicurare la propria disponibilità per tutto il tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Titolo III
Incarichi e responsabilità dirigenziali
Art. 11
Conferimento degli incarichi di direzione di strutture organizzative
1. La Giunta nomina i responsabili di servizio e di ufficio conferendo gli incarichi rispettivamente ai dirigenti della II e della I qualifica funzionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono assunti su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con il componente della Giunta interessato.
3. A cadenza semestrale l'elenco degli incarichi vacanti per la direzione di strutture organizzative è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pure pubblicati, quando adottati, i singoli provvedimenti di nomina.
Art. 12
Conferimento di altri incarichi
1. Gli incarichi di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), c) e d) sono conferiti a dirigenti della II qualifica funzionale dal componente della Giunta da cui il dirigente funzionalmente dipende.
2. Gli incarichi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) sono conferiti a dirigenti della I qualifica funzionale dal coordinatore o dal responsabile di servizio o dal responsabile di programmi e progetti da cui il dirigente funzionalmente dipende.
Art. 13
Conferimento dell'incarico di coordinatore
1. Gli incarichi di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono attribuiti dalla Giunta; essi, oltre che alla scadenza del termine fissato dall'art. 15, cessano di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione della nuova Giunta.
Art. 14
Criteri per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo sono conferiti in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
b) professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.
2. Il provvedimenti di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonchè di quelli a cui deve rispondere.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono essere conferiti anche a dirigenti assunti a tempo determinato a norma delle vigenti disposizioni sull'accesso.
4. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente Titolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alle qualifiche funzionali dirigenziali del ruolo regionale, proveniente da ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali.
5. L'affidamento degli incarichi riferiti agli enti e alle aziende dipendenti dalle Regione, il cui personale è inserito nell'organico regionale, viene effettuato dalla Giunta su proposta dei competenti organi di tali enti ed aziende.
Art. 15
Durata degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al presente Titolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni, o per un diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell'incarico e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione a conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di efficienza e di efficacia raggiunta nelle attività affidategli.
3. Resta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.
Art. 16
Assenza, impedimento e vacanza
1. La Giunta nomina il dirigente incaricato di sostituire il coordinatore in caso di assenza o impedimento e parimenti il componente della Giunta secondo la rispettiva competenza, provvede alla nomina per la sostituzione del responsabile del servizio o di altri dirigenti preposti a funzioni proprie della II qualifica.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di ufficio, il responsabile del servizio o il coordinatore competente, quando si tratti di uffici non facenti parte di un servizio, nomina il sostituto.
3. QUalora si venga a creare la vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 11, 12 e 13.
4. Qualora la sostituzione debba protrarsi per un periodo superiore a tre mesi continuativi ed il sostituto rivesta la qualifica inferiore a quella richiesta per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, vanno applicate, limitatamente ai casi previsti, le disposizioni di cui all'art. 49 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 17
Mobilità
1. Con le stesse modalità previste per il conferimento dell'incarico il dirigente può essere assegnato ad altro incarico, nel rispetto della sua qualifica funzionale e degli eventuali requisiti specifici che la legge richieda per l'incarico di nuova destinazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 12 quando la mobilità abbia come effetto il passaggio ad altra struttura organizzativa o ad altro incarico non ricadente nella competenza di chi ha attribuito le precedenti funzioni il provvedimento è disposto dalla Giunta.
3. La Regione attua la mobilità dei dirigenti, anche su richiesta dei medesimi, per esigenze organizzative e funzionali, nonchè a fini di arricchimento professionale.
4. Il provvedimento di mobilità pu򠥳sere adottato anche per ragioni di incompatibilità ambientale.
5. AL dirigente trasferito ad altro incarico per motivate ed urgenti esigenze organizzative, ivi compresi il riordino e la soppressione di strutture, la Giunta può conservare l'indennità di funzione relativa all'incarico da cui viene distolto fino alla scadenza del termine per esso stabilito, qualora l'importo dell'indennità relativa all'incarico di nuovo conferimento sia inferiore.
Art. 18
Valutazione dei dirigenti
1. Ferme restando le disposizioni concernenti le responsabilità di ordine generale per i pubblici dipendenti, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, de raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialitè e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposto.
2. In ogni caso, le responsabilità dei dirigente vanno valutate, sulla base di specifiche funzioni attribuite e delle condizioni ambientali e organizzative, nonchè della effettiva disponibilitè e adeguatezza delle risorse finanziaria, strumentali e del personale.
3. La valutazione dei dirigenti può essere effettuata in ogni tempo dalla Giunta su proposta del componente da cui il dirigente funzionalmente dipende, sulla base di una relazione predisposta dal coordinatore o dal responsabile di servizio per i dirigenti rientranti nell'ambito delle rispettive responsabilità. Per la valutazione dei coordinatori la relazione è redatta dal Segretario del Comitato di direzione.
Art. 19
Accertamento delle responsabilità dirigenziali
1. La valutazione negativa è contestata al dirigente a cura del componente della Giunta da cui il dirigente medesimo funzionalmente dipende.
2. Il dirigente, ricevuto l'atto di contestazione, ha diritto di controdedurre a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione. Tale diritto va esercitato in forma scritta entro il termine stabilito dalla contestazione che non pu򠥳sere inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta, ove le responsabilità risultino accertate, adotta un provvedimento con il quale, in relazione, alla gravità delle stesse, dispone:
a) l'assegnazione ad altro incarico;
b) la rimozione dall'incarico, con perdita della indennità di funzione e riserva di assegnazione ad altro incarico da effettuarsi entro il semestre successivo;
c) la cessazione del rapporto di impiego.

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