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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - Disposizioni generali
Espandere area tit2 Titolo II - qualifiche e compiti della funzione dirigenziale
Espandere area tit2 Titolo III - Incarichi e responsabilità dirigenziali
Espandere area tit3 Titolo IV - Accesso alle qualifiche dirigenziali
Espandere area tit4 Titolo V - Norme finali e transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Funzioni della direzione politica
1. Al Consiglio regionale, alla Giunta ed al suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonchè l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.
Art. 2
Funzioni della dirigenza regionale
1. Ai dirigenti compete la gestione della attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. AL fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti partecipano alla formazione dei piani e programmi regionali mediante proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati, con riferimento all'ambito di propria competenza.
Art. 3
Comitato di direzione o suo Segretario
1. Presso il Presidente della Giunta è istituito il Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito al comma 5, determina la composizione del Comitato nonche le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.
3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione di programmi regionali e nell'accertamento dei risultati; provvede alla verifica della funzionalità e della economicità dell'azione amministrativa.
4. Il Comitato è presieduto dal Segretario a cui spetta la direzione dell'attività del Comitato stesso nonchè funzioni di iniziativa e coordinamento relativamente alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dalla Giunta regionale e dal suo Presidente. Il Segretario partecipa, su richiesta del Presidente, ai lavori della Giunta regionale.
5. Del Comitato fanno parte:
a) dirigenti regionali che rivestono funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e);
b) il Segretario.
6. L'incarico di Segretario è conferito dalla Giunta ad un dirigente appartenente alla II qualifica funzionale. L'incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di coordinamento, L'incarico può altresì essere attribuito, con specifico incarico, a dirigente assunto a norma dell'art. 24.
7. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di servizio.
Art. 4
Esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalle legge.
2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.
3. I dirigenti nello svolgimento delle funzioni attribuite possono rappresentare l'Amministrazione regionale anche nei confronti di enti ed organismi statali o comunitari.
4. Nell'ambito delle attribuzioni loro conferite essi possono emanare atti a rilevanza esterna.
5. I dirigenti devono attenersi alle direttive generali legittimamente emanate dai competenti organi regionali.
6. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio regionale il dirigente competente esprime il parere relativo alla legittimità e alla regolarità tecnica dell'atto, Per le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa è altresì espresso dal responsabile del competente servizio finanziario il parere di regolarità contabile.
7. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I dirigenti possono altresì far constatare il loro diverso avviso per motivi concernenti l'opportunità degli atti.
8. I soggetti di cui al comma 6 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
9. Spettano ai dirigenti, secondo modalità previste da leggi e regolamenti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti.
Titolo II
qualifiche e compiti della funzione dirigenziale
Art. 5
Qualifiche funzionali della dirigenza
1. La funzione dirigenziale si articola in due qualifiche.
2. LA seconda qualifica funzionale comporta l'esercizio, secondo la specifica attribuzione di compiti inerenti a:
a) direzione di strutture organizzative e livello di servizio;
b) direzione di programmi e di progetti aventi carattere di complessità e di particolare rilevanza per l'oggetto trattato o per le professionalità richieste;
c) verifica, controllo e vigilanza con riferimento a vaste aree operative ed a funzioni ed iniziative di particolare complessità e rilevanza;
d) studio, ricerca ed elaborazione propositiva di particolare complessività e rilevanza;
e) coordinamento di aree operative omogenee costituite da più servizi, ovvero di funzioni generali o di programmi e progetti complessi aventi carattere interdisciplinare e di trasversalità organizzata, secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.
3. La prima qualifica comporta l'esercizio, secondo la specifica attribuzione, di compiti inerenti a:
a) direzione di strutture organizzative a livello di ufficio;
b) direzione di programmi e di progetti, verifica, controllo e vigilanza, nonchè studio e ricerca, elaborazione propositiva, non rientranti nelle competenze della seconda qualifica dirigenziale.
4. La seconda qualifica dirigenziale è ordinata in un unico profilo professionale, Con deliberazione della Giunta vengono individuati i posti di organico della predetta qualifica per l'esercizio dei cui compiti è richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente della abilitazione professionale e, ove prevista, della iscrizione all'Albo professionale corrispondente.
5. La prima qualifica dirigenziale comprende una pluralità di profili professionali. Con deliberazione della Giunta i predetti profili sono definiti sulla base della peculiarità dei compiti rientranti nella qualifica.
Art. 6
Attribuzioni e compiti delle qualifiche dirigenziali e della funzione di coordinamento
1. Nell'ambito delle funzioni dirigenziali, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti a valenza esterna, che lo Statuto o la legge espressamente non riserva agli organi della Regione.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina, secondo i principi indicati nel presente articolo, le attribuzioni e i compiti di ciascuna delle qualifiche dirigenziali e fissa le modalità di svolgimento della funzione di coordinamento, anche in relazione alla specificità dellarea operativa o dei programmi e progetti oggetto di tale funzione.
2.
3. La funzione dirigenziale comporta:
a) la programmazione e il controllo delle attività assegnate al dirigente in relazione alla qualifica rivestita;
b) la gestione, in tale ambito e secondo le modalià di legge, delle risorse finanziarie e strumentali volte al perseguimento degli obiettivi prefissati;
c) l'organizzazione del processo lavorativo, la direzione delle strutture organizzative o dei programmi e la conseguente direzione del personale;
d) l'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna con riferimento alle materia determinate e entro i limiti di spesa prefissati nella deliberazione di cui al comma 2.
4. La funzione di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), è ninalizzata ad assicurare:
a) l'impulso e la ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa;
b) la realizzazione degli obiettivi assegnati all' area operativa ed alle strutture organizzative ivi comprese o fissati per le funzioni generali e per i programmi e progetti coordinati;
c) la collaborazione fra servizio ed il perseguimento di finalità generali anche in ordine all'elaborazione di piani, programmi e indirizzi regionali,
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il coordinatore esercita poteri di iniziativa, direttiva e verifica. A tal fine e per la definizione dei connessi processi organizzativi, si avvale della collaborazione dei dirigenti di seconda qualifica assegnati all'area operativa, ovvero interessati all' attuazione del programma o progetto.
6. Il numero degli incarichi di coordinatore non può essere superiore a venticinque.
Art. 7
Atti della dirigenza
1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.
2. Essi sono portati tempestivamente a conoscenza della Giunta regionale che può procedere al loro annullamento per motivi di legittimità.
Art. 8
Controllo sostitutivo
1. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che termini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente della Giunta o gli Assessori competenti hanno facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.
Art. 9
Trattamento economico
1. Le prestazioni e il trattamento economico della dirigenza regionale sono disciplinate, con legge regionale o nei modi previsti dalla legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di dirigenza pubblica.
Art. 10
Orario di servizio
1. L'orario di servizio del personale dirigenziale non può essere inferiore a trentasei ore settimanali. In ogni caso i dirigenti sono tenuti ad assicurare la propria disponibilità per tutto il tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Titolo III
Incarichi e responsabilità dirigenziali
Art. 11
Conferimento degli incarichi di direzione di strutture organizzative
1. La Giunta nomina i responsabili di servizio e di ufficio conferendo gli incarichi rispettivamente ai dirigenti della II e della I qualifica funzionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono assunti su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con il componente della Giunta interessato.
3. A cadenza semestrale l'elenco degli incarichi vacanti per la direzione di strutture organizzative è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pure pubblicati, quando adottati, i singoli provvedimenti di nomina.
Art. 12
Conferimento di altri incarichi
1. Gli incarichi di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), c) e d) sono conferiti a dirigenti della II qualifica funzionale dal componente della Giunta da cui il dirigente funzionalmente dipende.
2. Gli incarichi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) sono conferiti a dirigenti della I qualifica funzionale dal coordinatore o dal responsabile di servizio o dal responsabile di programmi e progetti da cui il dirigente funzionalmente dipende.
Art. 13
Conferimento dell'incarico di coordinatore
1. Gli incarichi di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono attribuiti dalla Giunta; essi, oltre che alla scadenza del termine fissato dall'art. 15, cessano di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione della nuova Giunta.
Art. 14
Criteri per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo sono conferiti in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
b) professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.
2. Il provvedimenti di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonchè di quelli a cui deve rispondere.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono essere conferiti anche a dirigenti assunti a tempo determinato a norma delle vigenti disposizioni sull'accesso.
4. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente Titolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alle qualifiche funzionali dirigenziali del ruolo regionale, proveniente da ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali.
5. L'affidamento degli incarichi riferiti agli enti e alle aziende dipendenti dalle Regione, il cui personale è inserito nell'organico regionale, viene effettuato dalla Giunta su proposta dei competenti organi di tali enti ed aziende.
Art. 15
Durata degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al presente Titolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni, o per un diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell'incarico e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione a conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di efficienza e di efficacia raggiunta nelle attività affidategli.
3. Resta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.
Art. 16
Assenza, impedimento e vacanza
1. La Giunta nomina il dirigente incaricato di sostituire il coordinatore in caso di assenza o impedimento e parimenti il componente della Giunta secondo la rispettiva competenza, provvede alla nomina per la sostituzione del responsabile del servizio o di altri dirigenti preposti a funzioni proprie della II qualifica.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di ufficio, il responsabile del servizio o il coordinatore competente, quando si tratti di uffici non facenti parte di un servizio, nomina il sostituto.
3. QUalora si venga a creare la vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 11, 12 e 13.
4. Qualora la sostituzione debba protrarsi per un periodo superiore a tre mesi continuativi ed il sostituto rivesta la qualifica inferiore a quella richiesta per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, vanno applicate, limitatamente ai casi previsti, le disposizioni di cui all'art. 49 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 17
Mobilità
1. Con le stesse modalità previste per il conferimento dell'incarico il dirigente può essere assegnato ad altro incarico, nel rispetto della sua qualifica funzionale e degli eventuali requisiti specifici che la legge richieda per l'incarico di nuova destinazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 12 quando la mobilità abbia come effetto il passaggio ad altra struttura organizzativa o ad altro incarico non ricadente nella competenza di chi ha attribuito le precedenti funzioni il provvedimento è disposto dalla Giunta.
3. La Regione attua la mobilità dei dirigenti, anche su richiesta dei medesimi, per esigenze organizzative e funzionali, nonchè a fini di arricchimento professionale.
4. Il provvedimento di mobilità pu򠥳sere adottato anche per ragioni di incompatibilità ambientale.
5. AL dirigente trasferito ad altro incarico per motivate ed urgenti esigenze organizzative, ivi compresi il riordino e la soppressione di strutture, la Giunta può conservare l'indennità di funzione relativa all'incarico da cui viene distolto fino alla scadenza del termine per esso stabilito, qualora l'importo dell'indennità relativa all'incarico di nuovo conferimento sia inferiore.
Art. 18
Valutazione dei dirigenti
1. Ferme restando le disposizioni concernenti le responsabilità di ordine generale per i pubblici dipendenti, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, de raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialitè e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposto.
2. In ogni caso, le responsabilità dei dirigente vanno valutate, sulla base di specifiche funzioni attribuite e delle condizioni ambientali e organizzative, nonchè della effettiva disponibilitè e adeguatezza delle risorse finanziaria, strumentali e del personale.
3. La valutazione dei dirigenti può essere effettuata in ogni tempo dalla Giunta su proposta del componente da cui il dirigente funzionalmente dipende, sulla base di una relazione predisposta dal coordinatore o dal responsabile di servizio per i dirigenti rientranti nell'ambito delle rispettive responsabilità. Per la valutazione dei coordinatori la relazione è redatta dal Segretario del Comitato di direzione.
Art. 19
Accertamento delle responsabilità dirigenziali
1. La valutazione negativa è contestata al dirigente a cura del componente della Giunta da cui il dirigente medesimo funzionalmente dipende.
2. Il dirigente, ricevuto l'atto di contestazione, ha diritto di controdedurre a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione. Tale diritto va esercitato in forma scritta entro il termine stabilito dalla contestazione che non pu򠥳sere inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta, ove le responsabilità risultino accertate, adotta un provvedimento con il quale, in relazione, alla gravità delle stesse, dispone:
a) l'assegnazione ad altro incarico;
b) la rimozione dall'incarico, con perdita della indennità di funzione e riserva di assegnazione ad altro incarico da effettuarsi entro il semestre successivo;
c) la cessazione del rapporto di impiego.
Titolo IV
Accesso alle qualifiche dirigenziali
Art. 20
Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante concorso
1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso secondo la seguente normativa.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che dovrà in ogni caso richiedere:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private: detto servizio deve essere stato svolto con qualifica corrispondente, per contenuto, alle funzioni della qualifica dell'ordinamento regionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso; per il solo accesso alla prima qualifica dirigenziale l'esperienza professionale richiesta può essere costituita, in tutto o in parte, dal comprovato esercizio della libera professione correlata al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all'albo, ove previsto. Il periodo di comprovata esperienza professionale è nissato in cinque anni per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale ed in tre anni per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale.
3. I concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono pubblici, con riserva del trenta per cento dei posti per il personale già inquadrato nell'organico regionale.
Art. 21
Svolgimento del concorso
1. I concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono articolati in due fasi.
2. Nella prima fase i candidati - in possesso dei requisiti di ammissione al concorso - sono valutati e selezionati:
a) per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale sulla base di una prova scritta tesa ad accertare la conoscenza delle metodologie e delle tecniche di programmazione, controllo di gestione, organizzazione e direzione di strutture, risorse e progetti;
b) per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale sulla base di una prova scritta tesa ad accertare le conoscenze culturali e professionali.
3. Sono ammessi alla seconda fase concorsuale quei candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 7/ 10.
4. Nella seconda fase del concorso i candidati sono valutati e selezionati sulla base di una prova orale che abbia per oggetto i contenuti della prova scritta, dei titoli culturali e professionali e che sia volta ad accertare il possesso delle capacità professionali, organizzatorie e decisionari connesse con la qualifica dirigenziale da conferire. Tale prova è valutata con l'attribuzione di un punteggio corredato da un giudizio motivato.
5. Sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali, da effettuarsi prima della prova orale, e dei risultati della prova stessa viene formata la graduatoria degli idonei, secondo la quale si provvede alla copertura dei posti messi a concorso.
6. Il bando di concorso - in relazione alla specifiche funzioni ed alle relative capacità richieste rispettivamente dalla prima alla seconda qualifica dirigenziale - definisce:
a) le materie, le modalitè e i criteri per la valutazione della priva scritta della prima fase concorsuale;
b) i titoli culturali e professionali nonchè i criteri per la loro valutazione;
c) le materie e le modalità della prova orale della seconda fase concorsuale.
Art. 22
Albo degli esperti
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta richiede la segnalazione di almeno tre esperti a ciascuno dei seguenti referenti:
a) i Rettori delle Università aventi sede nella regione, con riferimento a docenti universitari e ad esponenti della comunità scientifica, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane nonchè delle organizzazioni complesse;
b) il Presidente della Corte d' Appello e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale con riferimento agli appartenenti all'ordine giudiziario;
c) il Commissario di Governo, con riferimento all'alta dirigenza della pubblica Amministrazione;
d) i Presidenti degli Ordini professionali, con riferimento alle libere professioni;
e) la Scuola superiore pubblica amministrazione, con riferimento a docenti ed ad esperti nel campo dell'organizzazione e della scienza dell'amministrazione, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane nonchè delle organizzazioni complesse.
2. Gli esperti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale per far parte di commissioni esaminatrici per i pubblici concorsi.
3. Ricevuto i nominativi il Presidente della Giunta dispone la formazione di:
a) un elenco di esperti con specifica competenza nella valutazione delle capacità organizzatorie e manageriali;
b) vari elenchi di esperti in relazione ai concorsi per l'accesso a specifici profili professionali o per i quali è richiesta una specifica conoscenza professionale.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e hanno validità triennale dalla data di pubblicazione. Entro novanta giorni prima della scadenza dell'Albo il Presidente della Giunta riattiva la procedura per il suo rinnovo.
5. Le modalità per la richiesta delle segnalazioni, per la formazione degli elenchi, al fine di garantire una adeguata composizione numerica, e per il sorteggio di cui al comma 2 dell'art. 23 sono stabilite con delibera della Giunta regionale.
Art. 23
Commissione di concorso
1. Alle operazioni delle due fasi concorsuali è preposta una Commissione esaminatrice di cinque esperti nominata con decreto del Presidente della Giunta.
2. La Commissione è normata mediante pubblico sorteggio, effettuato dal Presidente della Giunta, e almeno due dei componenti devono essere tratti dall'elenco di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 22. Il bando di concorso individua in quali elenchi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 22 devono essere scelti gli altri esperti.
3. La segnalazione di cui al comma 1 dell'art. 22 comporta l'accettazione dell'incarico e le dimissioni sono ammesse solo per giustificato motivo.
4. Ai componenti delle Commissioni di concorso è riconosciuto un compenso commisurato alla oggettiva entità della prestazione e comunque non superiore alle tariffe professionali vigenti.
Art. 24
Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato
1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni sia di diritto pubblico sia di diritto privato.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni.
4. Il relativo trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione:
a) per i contratti di diritti pubblico con riferimento al trattamento economico dei dirigenti di ruolo, tenuto conto del posto che si intende ricoprire, della esperienza professionale maturata dal dirigente assunto e della peculiarità del rapporto a tempo;
b) per i contratti di diritto privato con riferimento ai contratti nazionali equipollenti o, in mancanza, a parametri correnti per la specifica professionalità cui si riferiscono.
Art. 25
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Titoli si fa rinvio alla normativa vigente per i concorsi per l'accesso alle altre qualifiche funzionali dell'organico regionale, in quanto applicabile.
Titolo V
Norme finali e transitorie
Art. 26
Dirigenti delle strutture del Consiglio regionale
1. Le funzioni attribuite dalle disposizioni contenute nella presente legge alla Giunta regionale e ai suoi componenti vengono svolte, per quanto attiene ai dirigenti preposti alle strutture organizzative o ad altri incarichi presso il COnsiglio regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Art. 27
Dirigenti degli enti dipendenti dalla Regione
1. La normativa della presente legge si applica anche alla dirigenza degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti autonomi per la case popolari.
2. I provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 28
Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali
1.
L'art. 27 della L. R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni è così modificato:
" prima qualifica dirigenziale da 378 a 351 posti
seconda qualifica dirigenziale da 126 a 117 posti ".
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di direzione, rivede periodicamente le dotazioni organiche dirigenziali determinando, ove necessario, variazioni quantitative delle stesse entro il limite della consistenza fissata nella legge regionale.
Art. 29
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il Titolo III della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modifiche. Gli incarichi di responsabile di Unità operativa organica sono conferiti dall'Assessore competente in materia di personale con le modalità previste per il conferimento degli incarichi di responsabile di ufficio.
2. E' abrogato il Titolo VIII della LR 27 aprile 1990 n. 37 ad eccezione degli articoli 36 e 28.
3. Sono altresì abrogate le seguenti norme:
a) l'art. 25 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, come sostituito dall'art. 37, comma 1, della LR 28 ottobre 1987, n. 30;
b) l'art. 21 della LR 8 marzo 1984, n. 11 e l'art. 3 della LR 25 febbraio 1992, n. 10;
c) l'art. 1, comma 1, lettera a) della LR 11 dicembre 1986, n. 44
Art. 30
Disposizioni transitorie e finali
1. Il comma 5 dell'art. 17 trova applicazione anche in riferimento alle strutture organizzative del Comitato regionale e delle Sezioni dell'Organi regionale di controllo, soppresse dall'art. 13 della LR 7 febbraio 1992, n. 7.
2. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 non si applicano ai concorsi già banditi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già iniziato l'espletamento delle prove.
3. La deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 6 deve essere adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti previsti al Cap. 04080 della parte spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e, per gli esercizi successivi al 1992, con i finanziamenti che verranno previsti sui capitoli corrispondenti al Cap. 04080.
2. I finanziamenti necessari verranno determinati in sede di approvazione della legge di bilancio annuale a norma di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 novembre 1992

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