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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"

(Legge di pura modifica agli artt. 6 e 12 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 25 novembre 1992

Art. 2
Modifiche all'art. 12 della LR n. 17 del 1991
1.
Il comma 3 dell'art. 12 della L. R. n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del quindici per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino e valorizzazione ambientale delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attivitè estrattive. ".

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