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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 3
Partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti
1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori ed utenti e può avvalersi delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
2. In particolare, la Regione può consultare, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, le associazioni iscritte al registro di cui al comma 3.
3. È disposta l'istituzione e la tenuta del registro delle associazioni dei consumatori ed utenti al quale verranno iscritte, a richiesta degli interessati, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, o altra idonea documentazione, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;
c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;
d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno due anni;
e) non avere alcun legame, anche indiretto, con enti e organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività produttive, commerciali o di servizio;
f) essere costituite a livello nazionale ed essere presenti con proprie articolazioni in almeno tre province della regione ed in una altra regione;
g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
4. Le associazioni di cui al comma 2 possono costituire un proprio organismo rappresentativo, avente il compito di formulare le proposte e i pareri richiesti dalla Regione.
5. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

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