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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 9
Incentivi
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per l'erogazione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale concede annualmente, sentito il parere delle associazioni di cui all'art. 3, i contributi alle attività ritenute ammissibili.

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