LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Organizzazione interna
Art. 3 - Partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti
Art. 4 - Attività di vigilanza e controlli
Art. 5 - Richiesta di analisi
Art. 6 - Informazione dei consumatori
Art. 7 - Educazione ai consumi
Art. 8 - Piano di attività
Art. 9 - Incentivi
Art. 10 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , intende qualificare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:
a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore e dell'utente;
c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
e) il coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di armonizzare l'applicazione di tali servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 2
Organizzazione interna
1. Viene istituita, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della LR 18 agosto 1984, n. 44, concernente le strutture organizzative della Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una struttura organizzativa adeguata cui verranno assegnate le specifiche attribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed in particolare il coordinamento delle iniziative di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8.
2. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e permanente presso la Presidenza della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 13 della LR n. 44 del 1984, per il coordinamento delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti.
3. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di Istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico - scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art. 3.
Art. 3
Partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti
1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori ed utenti e può avvalersi delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
2. In particolare, la Regione può consultare, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, le associazioni iscritte al registro di cui al comma 3.
3. È disposta l'istituzione e la tenuta del registro delle associazioni dei consumatori ed utenti al quale verranno iscritte, a richiesta degli interessati, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, o altra idonea documentazione, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;
c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;
d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno due anni;
e) non avere alcun legame, anche indiretto, con enti e organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività produttive, commerciali o di servizio;
f) essere costituite a livello nazionale ed essere presenti con proprie articolazioni in almeno tre province della regione ed in una altra regione;
g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
4. Le associazioni di cui al comma 2 possono costituire un proprio organismo rappresentativo, avente il compito di formulare le proposte e i pareri richiesti dalla Regione.
5. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
Art. 4
Attività di vigilanza e controlli
1. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 si perseguono in particolare attraverso:
a) il potenziamento delle attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio, nonché di tutela igienica degli alimenti e bevande, previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute;
b) la previsione, nei piani di lavoro delle Unità sanitarie locali, di attività programmate di controllo, che tengano in adeguato conto degli obiettivi di tutela della salute dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela igienica degli alimenti e bevande e alle materie oggetto dei provvedimenti di recepimento della Direttiva del Consiglio CEE n. 89/ 397 CEE del 13 giugno 1989.
2. Sulla base delle modalità stabilite dall'art. 18 della LR 4 maggio 1982, n. 19, concernente norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, si provvede ad adeguate forme di informazione della popolazione in ordine alle attività di cui al comma 1.
Art. 5
Richiesta di analisi
1. Il Consiglio regionale stabilisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di procedure e principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, le modalità con le quali i servizi delle Unità sanitarie locali abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche eseguono analisi richieste dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 3 o da altri soggetti.
Art. 6
Informazione dei consumatori
1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge.
2. In particolare la Regione si adopera perché i Comuni, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 3, istituiscano uffici di informazione per i consumatori e gli utenti.
3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.
Art. 7
Educazione ai consumi
1. Per le attività di educazione ed informazione del consumatore ed utente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 la Regione si avvale delle proprie strutture, sentite le associazioni di cui all'art. 3.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare e l'attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente. La Regione cura, altresì, la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività.
3. La Regione, in collaborazione con le Università ed Istituti specializzati, promuove corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.
4. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.
Art. 8
Piano di attività
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le associazioni di cui all'art. 3, approva il piano di attività triennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definiti i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.
Art. 9
Incentivi
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per l'erogazione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale concede annualmente, sentito il parere delle associazioni di cui all'art. 3, i contributi alle attività ritenute ammissibili.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 350.000.000 per l'esercizio 1992, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del Programma 03 - Commercio o Mercati - Settore 04 - Sezione 3ª del Bilancio pluriennale 1992- 1994 e con l'istituzione di appositi capitoli di spesa, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo del fondo globale di cui al Capitolo 86350 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'Elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1992, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. A partire dal 1993 la spesa annua relativa agli interventi di cui alla presente legge sarà autorizzata dalla legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale, secondo le esigenze e fatte salve le disponibilità di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunqure spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.