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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 3
Composizione delle Commissioni sanitarie
1. Ciascuna Commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i medici dipendenti della Unità sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici specialisti in medicina legale, convenzionati.
2. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente secondo quanto previsto al comma 1, può essere nominato un medico di ruolo che presti servizio nella Unità sanitaria locale da scegliersi, nell'ordine, tra i coadiutori sanitari in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o gli assistenti medici di medicina legale e delle assicurazioni sociali con almeno cinque anni di servizio nella disciplina o i medici assegnati ad attività di medicina legale ricomprese nell'ambito del Servizio di Igiene pubblica; in quest' ultimo caso, per gli assistenti, è necessaria un' anzianità di servizio di almeno cinque anni.
3. La Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta, oltre che dal presidente, da:
a) due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;
b) un medico specialista delle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche nei casi in cui l'accertamento riguardi le condizioni psichiche;
c) un operatore sociale ed un medico esperto nei casi da esaminare e previsti dall'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno, designato di volta in volta dal presidente fra i medici indicati dalla Unità sanitarie locale.
4. La Commissione per l'accertamento delle condizioni visive è composta, oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro scelto tra gli specialisti in oculistica.
5. La Commissione per l'accertamento del sordomutismo è composta, oltre che dal presidente, da altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e l'altro scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria.
6. I medici che compongono le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono scelti tra i medici dipendenti o, in mancanza, tra quelli convenzionati.
7. Le Commissioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogniqualvolta devono pronunziarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, la quale assicura altresì il personale necessario al funzionamento delle Commissioni.
9. Non possono essere nominati a far parte delle Commissioni quei sanitari che siano già membri della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

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