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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 4
Collegi medici: composizione
1. Il Collegio medico previsto dall'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno opera nell'ambito del Servizio di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali delle città capoluogo di provincia ed è presieduto da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i medici dipendenti dell'Unità sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici convenzionati specialisti in medicina legale.
2. Il Collegio è composto, oltre che dal presidente, da:
a) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o in altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina equipollente o affine, dipendente dall'Unità sanitaria locale o, in mancanza, convenzionato;
b) un medico scelto tra quelli designati dalle Associazioni dei datori di lavoro;
c) il medico designato dalla Associazione maggiormente rappresentativa della categoria di beneficiari del collocamento obbligatorio cui appartiene l'invalido che deve essere assoggettato ad accertamenti;
d) un ufficiale medico componente della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, o un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni ordinarie competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240 Sito esterno e della Legge 23 aprile 1965, n. 488 Sito esterno, quando deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell'assegno di incollocabilità, rispettivamente, agli invalidi di guerra o per servizio ordinario.
3. Il Collegio è integrato da un medico specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche dipendente dalla Unità sanitaria locale quando l'accertamento da compiere riguardi un invalido affetto da minorazioni psichiche.
4. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente secondo quanto previsto al comma 1, può essere nominato un altro sanitario. In tal caso si applica la disciplina prevista al comma 2 dell'art. 3.
5. Il Collegio medico si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Collegio stesso.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale.
7. Il verbale della visita collegiale viene trasmesso entro trenta giorni dalla visita medesima, a cura del segretario, al richiedente, ovvero alla associazione di categoria od al patronato presso cui esso richiedente abbia eletto domicilio.

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