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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 5
Disciplina comune
1. Per ciascun membro effettivo e per il segretario delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici viene nominato, con le stesse modalità previste per gli effettivi, un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
2. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici assistiti dal segretario decidono con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente. A formare tale numero legale concorre anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratti di invalidi appartenenti alla medesima categoria. Quando il Collegio deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell' assegno di incollocabilità agli invalidi di guerra o per servizio, deve essere sempre presente il sanitario previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 4.
3. Le riunioni delle Commissioni e dei Collegi sono valide anche senza la presenza del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benchè invitato, non si presenti oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.
4. Le Commissioni, salvo quelle nominate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, ed i Collegi medici, durano in carica cinque anni, ed i loro membri possono essere riconfermati.
5. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia sia dinanzi alle Commissioni sanitarie che dinanzi al Collegio medico.
6. Le Commissioni ed i Collegi, solo in carenza di documentazione atta a permettere una esatta valutazione della minorazione sottoposta al loro giudizio, possono richiedere ulteriori accertamenti psicodiagnostici. Agli oneri di tali prestazioni contribuisce il cittadino richiedente entro i limiti del vigente regime di partecipazione alla spesa sanitaria.
7. I verbali delle Commissioni mediche divenuti definitivi ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno possono anche essere ritirati direttamente dagli interessati o da persona o organismo dagli stessi delegati.
8. Le prestazioni rese dalle Commissioni sanitarie e dal Collegio medico non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14 della LR 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.

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