Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento degli oneri per i componenti delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate dalla quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti.

Espandi Indice