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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 9
Norma finale
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma della LR 3 gennaio 1980, n. 1 emana direttive per l'individuazione delle procedure per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo e delle compatibilità dello stato psico - fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative e degli adempimenti susseguenti, nonchè per disciplinare il coordinamento delle Commissioni sanitarie.

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