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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 Sito esterno E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 settembre 1998 n. 29

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 1
Oggetto della legge e termini per l'esercizio delle funzioni da parte delle Unità sanitarie locali
1. La presente legge disciplina:
a) gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo e di handicap di cui alle Leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 11 febbraio 1980, n. 18; 5 febbraio 1992, n. 104, nonché l'accertamento delle compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno, effettuati dalla Unità sanitarie locali;
b) la composizione delle Commissioni e del Collegio medico incaricati degli accertamenti di cui alla lettera a).
2. Le Unità sanitarie locali determinano, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, con proprio provvedimento il termine, comunque non superiore a centottanta giorni, entro cui le Commissioni provvedono agli accertamenti sanitari.

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