LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento degli oneri per i componenti delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate dalla quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti.