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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 Sito esterno E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 settembre 1998 n. 29

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento degli oneri per i componenti delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate dalla quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti.

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