LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Proroga
1. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici attualmente operanti proseguono la loro attività, con le modalità previste dalla presente legge, fino all'insediamento delle Commissioni e dei Collegi nominati ai sensi della presente legge.