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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 Sito esterno E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 settembre 1998 n. 29

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 9
Norma finale
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 emana direttive per l'individuazione delle procedure per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo e delle compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative e degli adempimenti susseguenti, nonché per disciplinare il coordinamento delle Commissioni sanitarie.

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