LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Norma finale
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 emana direttive per l'individuazione delle procedure per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo e delle compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative e degli adempimenti susseguenti, nonché per disciplinare il coordinamento delle Commissioni sanitarie.