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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 50

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ "SERVIZI INTEGRATI D'AREA - SER.IN.AR. - FORLÌ E CESENA - SPA" E ALLA "SOCIETÀ UNI.TU.RIM. SPA - SOCIETÀ PER L'UNIVERSITÀ DEL RIMINESE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 31 dicembre 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla Società per azioni "Servizi integrati d'area - SER.IN.AR. - Forlì Cesena SpA" con sede in Forlì avente per oggetto lo sviluppo, nell'area forlivese e cesenate, della ricerca scientifica e la sua applicazione, in collaborazione con le Università degli Studi e con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, nonché la predisposizione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento ed il consolidamento di iniziative di ricerca e di formazione superiore, costituita con atto del notaio Carlo Albero Paesani, in data 2 giugno 1986, n. 23208/ 6295 di repertorio.
2. La Regione è autorizzata altresì a partecipare alla Società per azioni "UNI.TU.RIM. SpA - Società per l'Università nel riminese" con sede in Rimini avente per oggetto, lo sviluppo nell'area riminese della ricerca scientifica e la sua applicazione in accordo e collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca pubblici e privati nonché la predisposizione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e col consolidamento di iniziative di ricerca e di formazione superiore, costituita con atto del notaio Alberto Ricci, in data 12 giugno 1992, n. 184.912 di repertorio.
3. L'autorizzazione è subordinata all'esplicito esonero della Regione da obblighi derivanti da patti parasociali stipulati dagli altri soci in ordine all'assunzione dei costi di gestione delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'Università di Bologna ed eventualmente in ordine a qualsiasi altro obbligo.
Art. 2
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 la Regione è autorizzata ad acquistare seicento azioni della Società "Servizi integrati d' area - SER.IN.AR. - Forlì Cesena - SpA" per un valore complessivo di Lire 600 milioni, corrispondente al sei per cento del capitale sociale deliberato.
2. La Regione provvederà a tale acquisto con le seguenti modalità:
a) duecento azioni per un valore di Lire 200 milioni, corrispondente al due per cento del capitale sociale, nell' esercizio finanziario 1992;
b) duecento azioni per un valore di Lire 200 milioni, corrispondente ad un ulteriore due per cento del capitale sociale, nell'esercizio finanziario 1993;
c) duecento azioni per un valore di Lire 200 milioni, corrispondente ad un ulteriore due per cento del capitale sociale, nell'esercizio finanziario 1994.
3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione è autorizzata ad acquistare trentamila azioni della società "UNI.TU.RIM. SpA - Società per l'Università nel riminese" per un valore complessivo di Lire 30 milioni, corrispondente al quindici per cento del capitale sociale deliberato.
4. La Regione provvederà a tale acquisto nell'esercizio finanziario 1993.
Art. 3
1. La Regione può provvedere ad assegnare contributi alla Società SER.IN.AR. ed UNI.TU.RIM. a sostegno di particolari iniziative, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale nei limiti dei rispettivi oggetti statutari.
Art. 4
1. L'autorizzazione alla partecipazione alle società SER.IN.AR. e UNI.TU.RIM. è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nei rispettivi Consigli di amministrazione, ai sensi dell'art 2458 del Codice civile.
Art. 5
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui all'art. 1.
2. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato allo scopo.
Art. 6
1. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione dei vincoli societari in presenza di modificazioni concernenti gli atti costitutivi e gli statuti delle Società SER.IN.AR. e UNI.TU.RIM..
Art. 7
1. Il Consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società "Servizi integrati d' area - SER.IN.AR. - Forlì Cesena - SpA" e nel Consiglio di amministrazione della Società "UNI.TU.RIM. SpA - Società per l'Università nel riminese".
Art. 8
1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. All'eventuale onere derivante dagli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione fa fronte entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente, a favore della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1992

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