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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51

Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 31 dicembre 1992

Art. 1
Fondo per le deleghe
1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento che derivano agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. A tal fine è istituito un fondo regionale il cui ammontare è definito in sede di approvazione della legge di bilancio.

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