LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51
Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 31 dicembre 1992
Art. 1
Fondo per le deleghe
1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento che derivano agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. A tal fine è istituito un fondo regionale il cui ammontare è definito in sede di approvazione della legge di bilancio.