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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51

Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 31 dicembre 1992

Art. 3
Spese per il personale
1. Le somme ripartite ai sensi dell'art. 2 sono decuratate del quaranta per cento delle spese sostenute dalla Regione per il personale regionale che essa abbia messo a disposizione degli Enti locali per l'esercizio delle deleghe.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo gennaio 1993.

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