LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51
Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 31 dicembre 1992
INDICE
Art. 1 - Fondo per le deleghe
Art. 2 - Ripartizione
Art. 3 - Spese per il personale
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
Art. 5 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fondo per le deleghe
1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento che derivano agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. A tal fine è istituito un fondo regionale il cui ammontare è definito in sede di approvazione della legge di bilancio.
Art. 2
Ripartizione
1. Il fondo è costituito dalle seguenti quote:
a) quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province e dal Circondario di Rimini;
b) quota per la partecipazione alle spese sostenute dagli altri Enti locali.
2. La ripartizione del fondo è effettuata dalla Giunta regionale con le seguenti modalità:
a) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera a) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base dei seguenti parametri:
1) sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente;
2) trenta per cento in proporzione alla superficie del territorio;
3) dieci per cento in quota fissa uguale per tutti gli Enti;
b) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base delle vigenti disposizioni di legge regionale.
Art. 3
Spese per il personale
1. Le somme ripartite ai sensi dell'art. 2 sono decuratate del quaranta per cento delle spese sostenute dalla Regione per il personale regionale che essa abbia messo a disposizione degli Enti locali per l'esercizio delle deleghe.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo gennaio 1993.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante a Lite 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86400 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1992, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spese del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento al bilancio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1992, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38, della LR 6 luglio 1977, n. 31, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di assestamento del bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1992 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare gli oneri di cui alla presente legge a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservalre come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1992