LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Fondo per le deleghe
1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento che derivano agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. A tale fine è istituito un fondo regionale il cui ammontare è definito in sede di approvazione della legge di bilancio.
Note del Redattore: