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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 2
Ripartizione
1. Il fondo è costituito dalle seguenti quote:
a) quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province e dal Circondario di Rimini(1);
b) quota per la partecipazione alle spese sostenute dagli altri Enti locali.
2. La ripartizione del fondo è effettuata dalla Giunta regionale con le seguenti modalità:
a) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera a) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base dei seguenti parametri:
1) sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente;
2) trenta per cento in proporzione alla superficie del territorio;
3) dieci per cento in quota fissa uguale per tutti gli Enti;
b) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base delle vigenti disposizioni di legge regionale.

Note del Redattore:

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"

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