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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA - ROMAGNA( ATER), ALL'ASSOCIAZIONE " ERT - EMILIA - ROMAGNA TEATRO" E ALL'ASSOCIAZIONE " CENTRO REGIONALE DELLA DANZA".

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dal versamento delle quote " una tantum" per la formazione del patrimonio delle associazioni, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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