LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20
(titolo già modificato da art. 7 L.R. 21 agosto 2001 n. 30;
poi modificato da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione delle parole "all'Associazione Centro regionale della Danza" del titolo a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza".
L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione del terzo
alinea a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza". Si riporta il testo del terzo alinea: "- associazione "Centro regionale della danza avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi"."