LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 20
(titolo già modificato da art. 7 L.R. 21 agosto 2001 n. 30;
poi modificato da art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 10)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito da art. 32 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28)
L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione delle parole "all'Associazione Centro regionale della Danza" del titolo a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza".
L'art. 7, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 10, dispone l'abrogazione del terzo
alinea a far data dal riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione nazionale della Danza". Si riporta il testo del terzo alinea: "- associazione "Centro regionale della danza avente per scopo la promozione e diffusione della danza e la produzione degli spettacoli ad essa relativi"."