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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 3
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino si avvale, stipulando apposite convenzioni, delle strutture organizzative della Regione e di consulenti nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazione tecnico-professionali operanti nel settore.
2. Fermo il disposto di cui all'art. 11 della intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa, il programma delle attività inerente alle proprie funzioni da svolgersi nell'esercizio successivo.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva tale programma delle attività; l'approvazione da parte della Giunta del programma di cui sopra costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative.
4. I pagamenti sono disposti dal Segretario generale che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978 e successive modificazioni.

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