LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO
Testo coordinato con le modifiche apportata da:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, comma 1, lett. a, punto 3 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 in osservanza della intesa raggiunta con la Regione Toscana per la costituzione e il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno, approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione 19 marzo 1990, n. 3108.
Art. 2
(sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 17 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)
1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'articolo 8 dell'intesa interregionale citata all'articolo 1 è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell'Autorità di bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza.
4. Il Segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.
5. L'atto di nomina del Segretario generale è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.
Art. 3
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino si avvale, stipulando apposite convenzioni, delle strutture organizzative della Regione e di consulenti nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazione tecnico-professionali operanti nel settore.
2. Fermo il disposto di cui all'art. 11 della intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa, il programma delle attività inerente alle proprie funzioni da svolgersi nell'esercizio successivo.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva tale programma delle attività; l'approvazione da parte della Giunta del programma di cui sopra costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative.
4. I pagamenti sono disposti dal Segretario generale che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978 e successive modificazioni.
Art. 4
1. Ai componenti del Comitato tecnico dalla data della nomina competono gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura che verrà stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana. Ai componenti che siano in rapporto di servizio con le Amministrazioni facenti parte del Comitato istituzionale la corresponsione dei medesimi ha luogo unicamente nel caso in cui la partecipazione alle seduta avvenga al di fuori dell'orario di lavoro.
2. Ai componenti designati dalla Regione ed agli esperti spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253 , il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti regionali.
3. Agli esperti di cui all'art. 6, comma 2, dell'intesa interregionale, può essere corrisposto, dalla data della nomina, in ragione del particolare apporto specialistico richiesto e dello svolgimento di specifici compiti preparatorie ed istruttori, un compenso aggiuntivo da stabilirsi secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'atto di nomina dei componenti del Comitato tecnico è trasmessa alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.
Art. 5
1. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale, è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza e i relativi onere sono, di norma, a carico dei medesimi Enti.
Art. 6
1. Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, d'intesa, la Regione Emilia-Romagna provvede ad assicurare la dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda il compenso al Segretario generale dell'Autorità di bacino di cui all'art. 2, mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 4080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e successivi;
b) per quanto riguarda le spese relative alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art. 3, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 39575 "Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino (D.P.C.M. 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183 )" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e successivi;
c) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività dell'Autorità di bacino, compresi i compensi e le indennità ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio annuale.
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.