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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992

Art. 4
Contenuto degli interventi
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, la Regione assume iniziative aventi ad oggetto:
a) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonchè delle caratteristiche del traffico;
b) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza;
c) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;
e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi appropriati.

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