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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992

Art. 9
Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi
1. La Regione. per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.
3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso ad un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
4. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delegate alla Regione, in materia di circolazione stradale, dall' art. 96, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la Regione convoca apposite conferenze.

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