Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 19/10/2017 | |
2. | ![]() | 15/07/2016 | |
3. | ![]() | 30/06/2014 | |
4. | ![]() | 30/07/2013 | |
5. | ![]() | 09/12/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/07/1992
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992
Art. 4
Contenuto degli interventi
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, la Regione assume iniziative aventi ad oggetto:
a) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonchè delle caratteristiche del traffico;
b) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza;
c) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;
e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi appropriati.