Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/12/2020 | |
2. | ![]() | 21/12/2017 | |
3. | ![]() | 23/06/2017 | |
4. | ![]() | 30/07/2013 | |
5. | ![]() | 07/07/2009 | |
6. | ![]() | 29/12/2006 | |
7. | ![]() | 28/07/2005 | |
8. | ![]() | 28/12/2004 | |
9. | ![]() | 22/10/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/07/1992
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992
Art. 7
Spese ammesse a contributo
1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione;
b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;
c) realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico;
d) eventuali spese di gestione da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto b) in misura non superiore, complessivamente, al 50%;
e) realizzazione di iniziative e strumenti volti all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinati a particolari categorie sociali quali: studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili.