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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 aprile 1995 n. 26

Art. 5
Soggetti competenti a realizzare gli interventi
1. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali e con gli organi preposti alla gestione del traffico.
2. Gli interventi che la Regione attua mediante iniziativa diretta, ove non disciplinati da appositi accordi, sono realizzati sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.
3. Agli interventi non realizzati direttamente la Regione concorre nella misura massima del 50% della spesa.

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